L'agganciamento di un certo rimorchio ad un certo autoveicolo è una responsabilità specifica del conducente, a parte il caso del carrello appendice dove questa scelta non viene fatta dal conducente ma compare già sulla carta di circolazione dell'autoveicolo. 
Analizziamo, quindi, solo i casi in cui il conducente deve capire da solo se può trainare o meno quel certo rimorchio valutando pesi e dimensioni. 

Pesi
Diamo per scontato che chi ci legge abbia un autoveicolo dotato di dispositivo di traino (il famoso "gancio") già collaudato ed annotato sulla carta di circolazione: sulla carta, quindi, compare la larghezza massima ed il peso massimo del rimorchio trainabile. 
Ognuno potrà facilmente notare che per autovetture, promiscui ed autocaravan il valore del peso massimo rimorchiabile riportato sulla carta non è mai superiore al valore della tara dell'autoveicolo. Questo limite che, si ripete, appare già sulla carta di circolazione dell'autoveicolo al momento del collaudo del gancio, ci mette quasi sempre al sicuro circa il rispetto del cosiddetto "rapporto di traino": infatti per i nostri rimorchi, che hanno frenatura meccanica ad inerzia, il massimo rapporto di traino sarebbe 0,8 (arrotondamento ai 100 kg), ma se la massa rimorchiabile riportata sulla carta dell'autoveicolo non supera la tara di quest'ultimo allora lo 0,8 sarà quasi sempre rispettato. 

Qualche problema potrebbe presentarsi se si volesse trainare un rimorchio non frenato, cioè sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura. In questo caso il massimo rapporto di traino ammissibile è 0,5 e quindi bisogna stare più attenti perché la massa rimorchiabile riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo è di solito maggiore del 50% della tara dell'autoveicolo e potrebbe capitare che quel rimorchio non frenato, per quanto piccolo sia, non possa essere trainato dal nostro autoveicolo ovvero possa essere trainato solo se la nostra macchina viaggiasse a pieno carico. 

Facciamo un esempio. Una utilitaria ha una tara di 700 kg e la massa complessiva a pieno carico di 1.000 kg. Montato il gancio ed effettuato il relativo collaudo, sulla carta di circolazione comparirà anche la massa rimorchiabile, supponiamo 600 kg, cioè un valore minore o uguale alla tara. A questo punto supponiamo di voler agganciare un rimorchietto che abbia una tara di 350 kg ed una massa complessiva a pieno carico di 600 kg e che in quel momento pesi 500 kg: esaminiamo la possibilità di traino quando il nostro autoveicolo è scarico (cioè la nostra autovettura pesa quanto la tara, 700 kg). Se il rimorchio ha i freni a inerzia l'abbinamento è corretto perché la massa del rimorchio (500 kg) è minore della massa rimorchiabile (600 kg) e al tempo stesso rientra nel rapporto di traino (l'80% di 700 kg è 560 kg da arrotondare a 600 kg). Se, invece, il rimorchio non è provvisto di freni l'abbinamento non è possibile perché il 50% di 700 kg è 350 kg. Se, infine, il rimorchio è vuoto, cioè pesa 350 kg, allora l'abbinamento sarà sempre possibile. Il caso presentato, però, è davvero ipotetico perché i rimorchi non frenati esistenti sono carrelli molto leggeri (massa complessiva a pieno carico intorno ai 300 kg). 

Riassumiamo il concetto base: la rimorchiabilità è una condizione di marcia affidata alla responsabilità del conducente che, volta per volta, deve giudicare la possibilità di traino rispettando contemporaneamente tutti i vincoli dai da:
  • massa rimorchiabile riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo;
  • rapporto di traino massimo (0,8 per rimorchi frenati a inerzia, 0,5 per rimorchi non frenati);

e secondo la particolare condizione di marcia data da:

  • massa complessiva dell'autoveicolo;
  • massa complessiva del rimorchio.

Ricordiamo che la massa complessiva di un certo veicolo in ogni condizione di marcia deve necessariamente essere compresa tra la sua tara e la sua massa complessiva a pieno carico. 
Come regola pratica, poichè non è presumibile che ognuno si metta a pesare autoveicolo e rimorchio prima di intraprendere ogni viaggio, è consigliabile rimanere nei margini di sicurezza dati grossolanamente dal confronto tra la massa rimorchiabile riportata sulla carta di circolazione dell'automezzo e la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione del rimorchio. Dobbiamo mettere in dubbio questa regola quando:

  • il rimorchio è a pieno carico e l'autoveicolo è assolutamente scarico;
  • il rimorchio è sprovvisto di freni, è a pieno carico e l'autoveicolo, oltre ad essere assolutamente scarico, è una piccola utilitaria.
Larghezza e sporgenze
Anche la larghezza massima rimorchiabile, come la sua massa, è riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo al momento del collaudo del gancio. Per il carrello appendice non c'è altro da aggiungere. 
Per caravan e T.A.T.S. dobbiamo invece ricordare una condizione suppletiva: la larghezza di questi rimorchi non deve comunque superare la somma della larghezza dell'autoveicolo più 70 cm (arrotondamento ai 5 cm superiori). Attenzione quindi quando si aggancia un caravan o un T.A.T.S.: la larghezza del rimorchio deve rispettare il limite più stretto tra i due (la larghezza rimorchiabile da carta di circolazione della motrice o la larghezza dell'autoveicolo più 0,7 metri). 

Sempre per rimorchiare caravan e T.A.T.S. c'è l'obbligo dello specchietto retrovisore destro oltre che di quello sinistro. Gli specchietti esterni, anche di tipo asportabile, non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio) di maggiore larghezza. 

Sempre nel rispetto della larghezza massima rimorchiabile aggiungiamo che per i T.A.T.S., la cui sagoma è definita dall'attrezzatura trasportata più che dal veicolo stesso, la barca può sporgere di 30 cm per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori. Le attrezzature difficilmente percepibili come alberi, sbarre, lastre, ecc., invece, devono rimanere all'interno della sagoma propria del rimorchio. 

La sporgenza posteriore oltre il limite dello sbalzo riportato sulla carta di circolazione del rimorchio (i famosi 3/10 della lunghezza del rimorchio, solo per trasportare cose indivisibili e con gli opportuni pannelli bianco-rossi) non deve comunque far alleggerire il peso gravante sull'occhione del rimorchio, cioè a dire che è meglio non abusare con carichi sporgenti per non mettere a repentaglio la sicurezza del traino.

Che patente necessita per trainare un rimorchio
Innanzitutto dissipiamo un dubbio ricorrente: quando il veicolo che traina ha una massa complessiva a pieno carico minore o uguale a 3.500 kg (rilevata dalla carta di circolazione) allora per guidare l'autotreno relativo necessita la patente B o BE, ma non la C o CE come qualcuno crede. Questo significa che poichè tutte le autovetture e i promiscui e quasi tutte le autocaravan rientrano nelle 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico allora per trainare il nostro porta-barche sarà sufficiente la patente B o la BE. 
Solo quando la motrice supera le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico (autocaravan o autocarri) necessita la C o la CE. Ma andiamo per ordine. 

Autoveicolo trainante di categoria B
(autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico).
  • rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg). 
    Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, quindi, è sempre sufficiente la patente B e ciò è perfettamente coerente con la definizione di carrello appendice quale parte integrante del veicolo trattore.
  • Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico non supera la massa a vuoto della matrice). 
    Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; in caso contrario, cioè se questa somma esubera le 3,5 tonnellate, necessita la BE.
  • Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico supera la massa a vuoto della motrice). 
    Necessita la patente BE.

Alcune considerazioni in merito.
Innanzitutto la categoria di patente necessaria scaturisce dalla combinazione di dati rilevabili tutti dalle carte di circolazione, a differenza della condizione di rimorchiabilità prima vista che è affidata alla responsabilità del conducente. 

In secondo luogo può verificarsi il caso in cui la massa complessiva a pieno carico dell'autotreno superi le 3,5 tonnellate ma continua ad essere sufficiente la patente B: si tratta dell'agganciamento di un carrello appendice ad un autoveicolo già vicino alle 3,5 tonnellate. 

Infine un approfondimento per i T.A.T.S.. Alcuni di essi hanno una massa complessiva a pieno carico massima (sulla carta di circolazione) ed una minima (sul libretto di uso e manutenzione): quella che fa fede per giudicare la categoria di patente necessaria è sempre quella che compare sulla carta di circolazione.

Autoveicolo trainante di categoria C
(autocaravan e autocarri oltre le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico)
  • Rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg)
    Vale la patente C. Il carrello appendice, quindi, non richiede mai la categoria E.
  • Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg)
    È richiesta sempre la patente CE.

Non è fuori luogo una rinfrescata sulla gerarchia delle patenti. 
Se è vero che la D è superiore alla C ed alla B è altrettanto vero che l'estensione E della patente segue parallelamente le categorie B, C, D ma non si intreccia con esse. La patente C, per esempio, è superiore alla B ma non alla BE, così come chi già possiede la BE e poi prende la C avrà una patente C+BE e non una CE. La CE, invece, è superiore alla BE. Per conseguire le patenti BE e CE, oltre a detenere già rispettivamente la categoria B o C, bisogna sostenere un esame di teoria a voce, il cui programma è uguale per tutte le E, ed uno pratico di guida che è distinto per la BE e la CE (cambia il tipo di veicolo su cui si effettua la prova).

Particolari obblighi e norme di comportamento
Quando si traina un carrello appendice è come se si stesse guidando un autoveicolo isolato, in quanto il carrello è considerato parte integrante del veicolo trainante. Le norme da osservare sono quindi le stesse di una normale autovettura; per tutte ricordiamo i limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati, 70 km/h nelle strade urbane di scorrimento (segnalate da appositi cartelli), 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, 110 km/h sulle strade extraurbane principali (superstrade), 130 km/h sulle autostrade. 
Quando il carrello è un rimorchio immatricolato allora, anche se è sufficiente la patente di categoria B, siamo alla guida di un autotreno, con tutte le attenzione e le prescrizioni del caso. 

Innanzitutto i limiti di velocità. Fuori dei centri abitati è di 70 km/h, sulle autostrade è di 80 km/h. In più abbiamo l'obbligo di apporre nella parte posteriore del rimorchio due contrassegni adesivi retroriflettenti che recano i limiti di velocità suddetti. Non sono previste deroghe per i T.A.T.S., quindi ingegnamoci per mettere questi contrassegni in modo stabile ma poterli rimuovere quando aliamo la barca o il gommone. Ricordiamo che le multe per chi infrange i limiti di velocità, di per sé già salate, vengono raddoppiate se la violazione è commessa alla guida di un autotreno. 

In secondo luogo attenzione alla sosta. Tutti i rimorchi, quando sono staccati dal veicolo trainante, non possono sostare all'interno dei centri abitati. 

Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di revisione periodica dei rimorchi, e degli autoveicoli, si consiglia di informarsi nel gennaio di ogni anno presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile poichè l'adeguamento delle scadenze italiane a quelle europee è in continua evoluzione.

Glossario
TARA : peso del veicolo senza portata; la tara è riportata sulla carta di circolazione. 

MASSA A VUOTO : peso del veicolo senza portata e senza conducente; è pari alla tara decurtata di 70 kg rappresentativi del conducente. 

MASSA COMPLESSIVA : peso del veicolo in viaggio; è una condizione di marcia reale, quindi variabile secondo quanto si è caricato sul veicolo; la massa complessiva non deve mai superare la massa complessiva a pieno carico. 

PORTATA : carico apposto sul veicolo. 

PORTATA MASSIMA : portata indicata sulla carta di circolazione; differenza tra la massa complessiva a pieno carico e tara. 

MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO : peso massimo del veicolo carico; la massa complessiva a pieno carico è riportata sulla carta di circolazione. 

RAPPORTO DI TRAINO : rapporto tra la massa complessiva del rimorchio e quella dell'autoveicolo. 
Sanzioni
  • Guida con patente di categoria diversa da quella necessaria (per esempio patente B invece della BE):
    sanzione: L. 200.000;
    sanzione accessoria: sospensione della patente da 1 a 6 mesi
  • Gancio e/o carrello appendice non annotati sulla carta di circolazione dell'autoveicolo:
    sanzione: L. 500.000;
    sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione.
  • Rimorchio (esclusi i carrelli appendice) non immatricolato:
    sanzione: L. 1.000.000
    sanzione accessoria: confisca del veicolo.
  • Abbinamento che non rispetta i criteri per la rimorchiabilità:
    sanzione: L. 100.000;
  • Infrazione ai limiti di velocità con un autotreno:
    sanzione:
    a) limite superato di meno di 10 km/h: L. 100.000;
    b) limite superato di oltre 10 km/h: L. 400.000;
    c) limite superato di oltre 40 km/h: L. 1.000.000;
    sanzione accessoria: sospensione della patente da 1 a 6 mesi (recidiva: da 2 a 8 mesi).
  • Omessa apposizione dei contrassegni dei limiti di velocità sul retro del rimorchio:
    sanzione: L. 30.000.
  • Sosta del rimorchio isolato in un centro abitato:
    sanzione: L. 50.000 (per ogni giorno di sosta).
  • Circolazione in difetto di revisione periodica:
    sanzione: L. 200.000;
    sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione (sulla autostrada anche fermo amministrativo del veicolo).